Per i contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge 99/2009, se il contratto supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, hai facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale dando un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale eserciti tale facoltà (cfr. art. 1899 c.c.)